EUDR: come funziona il nuovo Regolamento Europeo contro la deforestazione

Scopri come funziona il Regolamento EUDR: Due Diligence, tracciabilità del legno, classificazione dei Paesi, controlli e nuovi obblighi per le imprese.

EUDR: come funziona il nuovo Regolamento Europeo contro la deforestazione

Il Regolamento EUDR (EU Deforestation Regulation) rappresenta uno dei principali interventi dell’Unione Europea per contrastare la deforestazione e il degrado forestale legati alla produzione e al commercio internazionale di determinate materie prime e prodotti derivati.

Introdotto con il Regolamento (UE) 2023/1115, l’EUDR punta a garantire che i prodotti interessati immessi sul mercato europeo o esportati dall’Unione Europea non provengano da terreni soggetti a deforestazione e siano stati prodotti nel rispetto della legislazione applicabile nel Paese di produzione.

Le sette materie prime interessate dal Regolamento sono:

  • bovini;
  • cacao;
  • caffè;
  • palma da olio;
  • gomma;
  • soia;
  • legno.

Il nuovo sistema introduce quindi un concetto fondamentale: conoscere e documentare sempre più precisamente l’origine della materia prima lungo la catena di approvvigionamento.

Come funziona l’EUDR: tracciabilità e Due Diligence

Uno degli elementi centrali dell’EUDR è il processo di Due Diligence, cioè di dovuta diligenza.

In termini sintetici, il sistema richiede di raccogliere e verificare una serie di informazioni che permettano di ricostruire l’origine del prodotto e della materia prima interessata.

Nel caso del legno, la documentazione deve consentire di identificare informazioni quali:

  • il prodotto;
  • la specie legnosa;
  • le quantità;
  • il Paese di produzione;
  • il Paese di origine della materia prima;
  • il produttore o fornitore;
  • le informazioni di geolocalizzazione pertinenti.

Il processo può essere riassunto in tre fasi principali:

1. Raccolta delle informazioni

Identificazione del prodotto, origine, fornitore, specie legnosa, quantità e dati di geolocalizzazione richiesti.

2. Valutazione del rischio

Le informazioni raccolte vengono analizzate per stabilire il rischio che il prodotto non rispetti i requisiti EUDR.

3. Mitigazione del rischio

Qualora il rischio individuato non sia trascurabile, devono essere adottate ulteriori misure prima di poter procedere secondo quanto previsto dal Regolamento.

La dichiarazione finale attesta quindi l’avvenuto esercizio della dovuta diligenza e la relativa valutazione del rischio.

Bisogna precisare che i controlli sulle imprese e sulle dichiarazioni non vengono effettuati direttamente dalla Commissione Europea in ogni singolo caso: il Regolamento attribuisce i controlli alle autorità competenti degli Stati membri, nell’ambito del sistema europeo definito e coordinato dal Regolamento e dalla Commissione.

Le autorità potranno esaminare:

  • il sistema di dovuta diligenza dell’operatore;
  • la valutazione e mitigazione del rischio;
  • i documenti;
  • i registri;
  • le relative DDS.

In sostanza, il principio è chiaro: maggiore tracciabilità significa maggiore conoscenza dell’intera catena di approvvigionamento, dalla materia prima fino al prodotto interessato immesso sul mercato.

EUDR: un percorso lungo e caratterizzato da rinvii e opposizioni

Il percorso dell’EUDR è stato tutt’altro che lineare.

La storia dell’EUDR inizia formalmente il 17 novembre 2021, quando la Commissione Europea presenta la prima proposta legislativa, COM(2021) 706, relativa ai prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

La proposta nasce nell’ambito del Green Deal europeo, con l’obiettivo di ridurre il contributo dell’Unione alla deforestazione globale e alla perdita di biodiversità.

Da quel momento prende avvio un articolato iter legislativo europeo.

Il 28 giugno 2022 il testo proposto dalla Commissione viene discusso e modificato, ampliandone l’ambito di applicazione.

Il Regolamento è stato adottato nel 2023, ma la sua applicazione ha incontrato numerose richieste di modifica e semplificazione da parte di Stati membri, Paesi extra-UE, associazioni di categoria, operatori e imprese.

Tra le principali criticità sollevate figurano:

  • la complessità degli adempimenti;
  • la disponibilità delle informazioni lungo le catene di fornitura;
  • la necessità di rendere pienamente operativo il sistema informatico europeo.

Queste difficoltà hanno portato prima a un rinvio nel 2024 e successivamente a ulteriori interventi di semplificazione.

Nel dicembre 2025 Parlamento e Consiglio hanno approvato nuove modifiche e un ulteriore slittamento.

Nella disciplina attualmente prevista, l’EUDR si applicherà:

  • dal 30 dicembre 2026 alle medie e grandi imprese e alle micro e piccole imprese che trattano legno;
  • dal 30 giugno 2027 alla maggior parte delle micro e piccole imprese.

Nonostante le numerose discussioni e modifiche, l’obiettivo centrale del Regolamento è rimasto invariato: ridurre il contributo del mercato europeo alla deforestazione e alla perdita di biodiversità, aumentando contemporaneamente la tracciabilità delle materie prime.

EUDR Classification List: Paesi a basso, standard e alto rischio

Un altro elemento fondamentale dell’EUDR è la cosiddetta classificazione dei Paesi per livello di rischio.

La Commissione Europea classifica i Paesi, o parti di essi, secondo differenti livelli di rischio. Questa classificazione ha conseguenze anche sull’intensità degli obblighi e dei controlli previsti.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 ha pubblicato la prima classificazione ufficiale, distinguendo tra:

  • Paesi a basso rischio;
  • Paesi a rischio standard;
  • Paesi ad alto rischio.

L’Italia è classificata a basso rischio, così come numerosi altri Paesi europei e internazionali.

Ad oggi, i Paesi classificati come ad alto rischio sono quattro:

  • Bielorussia;
  • Federazione Russa;
  • Myanmar/Birmania;
  • Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord).

Controlli e sanzioni: cosa succederà con l’entrata in applicazione dell’EUDR

Con l’entrata in applicazione del Regolamento, il sistema passerà progressivamente dalla fase preparatoria alla fase operativa.

La Commissione Europea definisce e aggiorna il quadro comune, gli strumenti informatici e la classificazione dei Paesi, mentre gli Stati membri e le rispettive autorità competenti saranno responsabili dell’esecuzione dei controlli sugli operatori.

Il Regolamento stabilisce inoltre il quadro entro il quale gli Stati membri devono prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi EUDR.

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Per le aziende della filiera del legno, come la nostra che produce manici in legno, questo significa prepararsi a una gestione sempre più strutturata delle informazioni relative alla provenienza della materia prima.

Tracciabilità, conoscenza della catena di approvvigionamento, valutazione del rischio e corretta gestione documentale diventeranno quindi elementi centrali per operare nel mercato europeo del legno nel nuovo quadro EUDR.

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